3 DICEMBRE 1947, LA
LEGGE SULLA LOTTA AL FASCISMO APPROVATA DALLA COSTITUENTE E' FIRMATA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DE NICOLA
Fra poche ore con l’apertura dei seggi elettorali sul
referendum costituzionale, calerà il sipario su un dibattito che salvo qualche eccezione(ANPI) non ha rimarcato come quella Costituzione che oggi si vorrebbe tirare a lucido con o senza
modifiche potè essere approvata con l’adesione della maggioranza delle
forze politiche solo dopo che
l’Assemblea Costituente, in nome del popolo italiano, le ebbe dato l’anticorpo legale per difendersi da ogni pericolo di
restaurazione del regime fascista
e di qualunque altra forma
autoritaria che si richiamasse ai suoi metodi.
E’ esattamente un
mese prima che si arrivi alla’approvazione della Carta Costituzionale che la
Costituente , pur tra forti ed aspri dibattiti e mentre la Celere di Scelba interveniva pesantemente contro
operai e contadini meridionali in rivolta,
che la Costituente il 22 novembre del 1947 approvò le leggi per la
difesa della repubblica e contro ogni tentativo di restaurazione fascista e monarchica.
Una legge che entrò in vigore il 3 dicembre 1947,
esattamente 69 anni fa quando fu firmata dal Presidente della Repubblica De Nicola e pubblicata sulla G.U.
Una
legge che punendo ogni espressione violenta
o no, richiamantesi alla dittatura fascista avrebbe dovuto entro 5 anni generare quegli anticorpi nella giovane
Repubblica Italiana tali da impedire
definitivamente che il male oscuro che
aveva soggiogato ed irretito il popolo italiano per 20 anni, potesse risorgere.
Purtroppo quella legge mentre era ancora in approvazione
veniva stracciata a colpi di mitra e moschetto nelle piazze e nelle campagne ,
dove contadini ed operai chiedevano lavoro , giustizia e dignità, Una legge che
in seguito fu tradita , aggirata inapplicata grazie al
blocco di potere “clerico-fascista” in cui la DC era la colonna portante
, che potè rigenerarsi in ogni parte
dello Stato, condizionandone ogni scelta e rendendo la vita politica del nostro
paese viziata nelle sue espressioni più significative.
In seguito il fascismo
si mostrò nelle forme più varie e spesso più truculente e ricordiamo la stagione delle stragi e del
Golpe Permanente, dove gli interessi del grande Fratello Amerikano si mescolavano a quelli del capitalismo più
reazionario nazionale.
Nonostante ciò l’anima
antifascista di questo paese ha resistito, pur sempre più flebilmente,
nonostante la P2, il Berlusconismo e la
metamorfosi involutiva dei cosiddetti partiti della siniostra”di governo” sino
a giungere al renzismo attuale, mentre le mille facce del fascismo si colorano
di razzismo, xenofobia, antisemitismo, odio contro la politica e i
partiti, di nazionalismo evoglia di seccessionismo
autodistruttivo, facendo presa sugli
istinti più bassi dell’umanità.
Mai come oggi va
difeso il principio fondamentale della nostra Repubblica che è quello della sua
antitesi ad ogni forma di Fascismo
Ribadendo anche noi al nostro NO alla riforma costituzionale
, ricordiamo la legge antifascista della Costituente.
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Ha sanzionato e promulga la
seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente: Art. 1. Chiunque promuove
la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di
partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione
o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalita' proprie del disciolto
partito fascista, e' punito con la reclusione da due a venti anni e con la
confisca dei beni. Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a tre
anni. ((1)) ---------------
Art. 2. Chiunque promuove un movimento o costituisce un
partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto
monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, e' punito con la reclusione da
uno a quindici anni. Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a
due anni. ((1)) ---------------
Art. 3. Chiunque svolge attivita' fascista o attivita'
diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando
con atti di violenza o di minaccia o con inganno l'esercizio dei diritti civili
o politici dei cittadini, e' punito, qualora il fatto non costituisca reato
piu' grave, con la reclusione da uno a dieci anni.
Art. 4. Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attivita'
prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una
banda armata di tre o piu' persone, e' punito, per cio' solo, con la reclusione
da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni. Chiunque partecipa alla
banda armata e' punito, percio' solo con la reclusione da tre a quindici anni.
Art. 5. Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto
nell'articolo 4 con alcuno dei delitti preveduti negli articoli 1, 2 e 3,
quando si tratta di fatti che per la loro gravita' sono tali da potere
provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere
puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi piu' gravi,
con la pena dell'ergastolo e con la confisca dei beni.
Art. 6. Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo,
pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli
precedenti, e' punito con la reclusione da uno a otto anni.
Art. 7. Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati
nell'articolo precedente le persone e le ideologie proprie del fascismo o
compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 8. Chiunque con i mezzi indicati nell'art. 6 fa
propaganda per la restaurazione violenta della dinastia Sabauda e' punito con
la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 9. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si
procede con istruzione sommaria e, quando e' possibile, con giudizio
direttissimo.
Art. 10. Nei casi previsti dall'art. 1, con la sentenza di
condanna si ordina lo scioglimento dell'organizzazione.
Art. 11. La presente legge cessera' di aver vigore non
appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del
Codice penale, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952.
Art. 12. La presente legge entra in vigore nel giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1947
Firmato: DE NICOLA DE
GASPERI - EINAUDI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - CINGOLANI
- lGONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - MERLIN - TOGNI - FANFANI - MERZAGORA
- CAPPA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Purtroppo SCELBA nel 1952 fece sì che questi articoli
fossero abrogati con la seguente dizione AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno
1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le
disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione
dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le
norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver
vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa
materia del Codice penale."
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